Colgo l’occasione di una domanda che due diversi clienti ci hanno rivolto nell’arco di pochi giorni per affrontare un tema da sempre discusso e oggetto, negli anni, di interpretazioni contrastanti quando non di vere strumentalizzazioni volte a tentare di aggirare l’obbligo del sistema di controllo.
Per comprendere correttamente chi deve e chi può non essere certificato, si deve iniziare dal principio di obbligatorietà del controllo degli operatori e poi vedere quali di questi ne siano derogati.
Dov’è indicato tale obbligo e com’è espresso?
Il Reg. (CE) 834/07 all’art. 1, paragrafo 3 dice:
Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti di cui al paragrafo 2 (prodotti alimentari biologici). Tuttavia le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette al presente regolamento. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, sull’etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa comunitaria.
Se nella lettura della normativa siamo guidati da onestà intellettuale, la questione appare dunque più semplice del previsto: è dal primo articolo del regolamento che si chiarisce la questione.
L’unica attività non contemplata è la ristorazione collettiva.
Non bastasse, sempre nel reg. (CE) 834/07 all’art. 28, paragrafo 1 si legge ancora:
Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato: a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata; b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo 27. Il primo comma si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel presente regolamento. L’operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo.
Quindi, con due articoli, il secondo molto più dettagliato del primo, è chiaramente detto che qualsiasi impresa che, a qualsiasi titolo, abbia a che fare con prodotti biologici è obbligatoriamente soggetta al sistema di controllo. Tutti, a esclusione di coloro che si occupano di ristorazione collettiva.
Vediamo adesso chi è derogato dall’essere soggetto al sistema di controllo: sono i punti vendita al dettaglio, cioè le imprese che vendono direttamente ai consumatori finali.
Anche questo è stabilito dal Reg. (CE) 834/07 sempre all’art. 28, paragrafo 2:
Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente articolo (adesione al sistema di controllo) gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.
L’Italia ha esentato questa categoria di operatori ribadendolo anche con l’ultimo DM 6793 del 18.7.2018 che all’articolo 8, paragrafo 3 stabilisce:
Ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono esentati dall’applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono direttamente prodotti biologici al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non producano, non preparino, non immagazzinino tali prodotti, se non in connessione con il punto vendita, non importino gli stessi da un Paese terzo o non abbiano affidato tali attività a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, è un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita. Affinché i prodotti possano essere considerati venduti direttamente, al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.
Importante da sapere poi quanto indicato al successivo paragrafo 4):
L’art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 non si applica alle piattaforme online che vendono prodotti biologici.
Questo paragrafo è interessante perché dimostra come l’intenzione del legislatore sia chiaramente quella di impedire estensioni dell’applicazione della deroga, oltre al preciso ambito definito dalla norma europea.
Per esempio, è importante capire che le piattaforme distributive della GDO, al pari di tutte le imprese che si occupano di logistica – anche quando agiscono per conto terzi ovviamente – non possono beneficiare di questa deroga poiché non esiste nel loro caso connessione con il punto vendita e questo è vero non solo per lo stoccaggio ma anche per il trasporto.
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