FAQ

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I passi per ottenerla sono tre: è necessario scegliere un Organismo di controllo (Odc) tra quelli autorizzati dal Ministero dell’Agricoltura (Mipaaf), aprire il fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricolo (CAA) e presentare la notifica presso i sistemi automatizzati della Regione di competenza.
Segue la presentazione del Programma Annuale delle Preparazioni e dei documenti che saranno necessari durante la prima visita di avvio. In seguito l’Odc scelto esegue a la prima visita di avvio e se è tutto conforme viene rilasciato Documento giustificativo e, se necessario, il Certificato di conformità.

Dalla data della prima notifica il tempo medio per ottenerla è di circa due/tre mesi.

Se il contoterzista è già certificato bio, è sufficiente reperire i documenti che lo attestano. In caso contrario, l’operatore può certificarsi o essere incluso nella notifica del cliente che gli richiede il servizio.

Il campo di applicazione della normativa europea sulle produzioni biologiche comprende: 

  • prodotti agricoli vivi o non trasformati (coltivazioni agricole, animali da allevamento, produzioni animali come uova, latte, miele);
  • prodotti trasformati destinati all’alimentazione umana (qualsiasi alimento derivante dalla categoria precedente);
  • mangimi per animali;
  • sementi e materiali di propagazione vegetali (astoni, barbatelle, portainnesti, marze, tuberi-seme);
  • lieviti.

Sono compresi anche i prodotti dell’acquacoltura, cioè pesci, crostacei e molluschi derivanti da allevamenti, e alghe coltivate.

Possono essere certificati a condizioni ben precise anche i prodotti vegetali non coltivati ma derivanti da raccolta spontanea (ad es. funghi e prodotti del sottobosco, erbe spontanee); non sono invece certificabili i prodotti derivanti dalla caccia e dalla pesca di animali selvatici.

Devono essere certificati tutti gli operatori in ogni fase della produzione, importazione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione dei prodotti biologici, compresi gli operatori che commercializzano prodotti biologici senza manipolarli o immagazzinarli, o che vendono tramite piattaforme on-line. Sono esentati dalla certificazione esclusivamente gli operatori che vendono direttamente al consumatore finale i prodotti biologici in confezioni etichettate, senza intervenire in alcun modo sui prodotti o sull’etichettatura.

In primo luogo, occorre richiedere al fornitore/cliente/terzista che documenti il proprio status di operatore certificato fornendo il documento giustificativo e il certificato di conformità validi.

Inoltre è sempre consigliabile consultare la banca dati nazionale operatori biologici, reperibile al link https://www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do. In caso di dubbi, si possono richiedere chiarimenti all’Organismo di controllo responsabile della certificazione.

Sono i due documenti previsti dalla normativa italiana, che attestano che un operatore è inserito nel sistema di controllo previsto per le produzioni biologiche. I due documenti sono complementari, nel senso che devono essere acquisiti e consultati entrambi per verificare  lo “status” di un operatore biologico. I due documenti sono emessi dall’organismo di controllo autorizzato responsabile del controllo e certificazione dell’operatore, e hanno una validità massima di 36 mesi. I due documenti riportano l’elenco delle attività e dei prodotti dell’operatore soggetti a controllo e certificazione.

Sì, chiunque utilizzi il termine “biologico” riferito ai prodotti che ottiene, trasforma, immagazzina o vende, deve essere inserito nel sistema di controllo previsto per le produzioni biologiche. Sono esonerati esclusivamente i dettaglianti che rivendono i prodotti confezionati al consumatore finale.

Sì, è necessario verificare lo stato di certificazione dei clienti, perché la normativa prevede che tutta la filiera sia soggetta a controllo e certificazione, e che non possano essere spediti prodotti biologici sfusi ad operatori non inseriti nel sistema di controllo.

L’importazione è l’immissione sul mercato europeo di prodotti biologici provenenti da paesi extra UE.

L’operatore responsabile dell’importazione deve essere preventivamente “notificato come importatore”, cioè abilitato da un Organismo di controllo autorizzato e dal Ministero Politiche Agricole, che aggiorna e pubblica l’Elenco Nazionale Importatori di Prodotti Biologici. Inoltre, l’importatore e il primo destinatario della merce biologica dopo lo sdoganamento devono essere registrati sull’applicativo europeo TRACES (Trade Control and Expert System).

L’importazione deve essere accompagnata dall’emissione di un certificato elettronico sull’applicativo europeo TRACES (Trade Control and Expert System). Il certificato deve essere:

  • emesso e validato dall’Organismo di controllo autorizzato ad operare nel Paese terzo da cui proviene la merce;
  • verificato e approvato dall’autorità doganale del Paese europeo ricevente;
  • verificato e confermato dal primo destinatario della merce, al termine dei controlli in accettazione.
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Inoltre l’importatore deve inserire nell’applicativo nazionale SIB (Sistema Informativo Biologico) una specifica comunicazione, con almeno tre giorni di preavviso sull’arrivo della merce in dogana.

No…e sì, nel senso che devi indicare sempre la denominazione e ragione sociale di chi possiede il marchio e che quindi ha responsabilità del prodotto (la tua azienda), con tanto di indirizzo completo (o l’indirizzo del sito web, dove trovare tutti i riferimenti per contattarti), seguito anche dall’indirizzo del laboratorio in cui il prodotto è stato fatto e confezionato, cioè dal contoterzista senza necessariamente indicare il nome della sua azienda

Il codice operatore, per la normativa biologica, deve essere quello dell’ultimo che ha lavorato il prodotto, quindi chi l’ha confezionato ed etichettato: in questo caso quello del contoterzista. Questo è vero anche se poi sull’etichetta, per il regolamento generale sull’informazione al consumatore, verrà indicato il nome o la ragione sociale e indirizzo di chi possiede il marchio ed è quindi responsabile del prodotto.

Le affermazioni nutrizionali ( come ad esempio, “ricco di fibra”, oppure “light”) e quelle salutistiche (come “aiuta a combattere il colesterolo cattivo”) vanno utilizzate con somma attenzione e soprattutto devono sottostare a regole molto precise definite dalla normativa europea: in particolare per poter inserire in etichetta, ma anche solo su un volantino o su internet, dei “claims” nutrizionali è necessario fare precisi calcoli sulla base dei valori nutrizionali del prodotto e vedere se lo stesso può vantare caratteristiche nutrizionali speciali e anche quali (alle diciture “fonte di fibra” e “ricco di fibra” corrispondono a due valori minimi da raggiungere che variano da prodotto a prodotto).

Allo stesso modo ci sono precise regole per poter pubblicizzare una qualche virtù salutistica e in più anche le frasi che possono essere usate devono essere quelle definite dalla normativa europea: è l’EFSA, l’agenzia europea per la sicurezza alimentare, che stabilisce esattamente cosa si può scrivere e come deve essere il fraseggio.

La qualifica di integratore può essere ottenuta solo a fronte di alcune caratteristiche speciali del prodotto in questione e, soprattutto, solo dopo aver notificato l’etichetta del prodotto al Ministero della Salute e aver atteso il riscontro. Bioqualità si occupa dell’iter di notifica e dei rapporti col Ministero, in caso di problemi.