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Il DM 18 luglio 2024 n. 323651: criticità sistemiche e impatti sul sistema di controllo biologico

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DM 18 luglio 2024 n. 323651

Il DM 18 luglio 2024 n. 323651: criticità sistemiche e impatti sul sistema di controllo biologico

Il primo gennaio di quest’anno è entrato in vigore un decreto ministeriale risalente a luglio del 2024 che tratta l’adozione del catalogo di misure che gli Organismi di controllo (Odc) devono far applicare dagli operatori ai quali siano state accertate delle non conformità.

È un decreto che tratta un tema molto importante perché le non conformità sono centrali nel rapporto tra operatore e organismo di controllo, comportano il pagamento di sanzioni pecuniarie anche importanti e, soprattutto, è l’elemento che più di ogni altro ha influenza sull’attrattiva che il settore della produzione di alimenti biologici ha sulle aziende e, di conseguenza, sul successo della sua diffusione e crescita nel mercato.

Un sistema di controllo in grado di essere percepito dalle aziende certificate come giusto, ragionevolmente severo e soprattutto in grado di garantire certezza agli operatori è, infatti, sostanziale per favorire l’avvicinamento di sempre nuove imprese al nostro settore.

Ma sfortunatamente, l’adozione del nuovo decreto segna un passaggio di profonda discontinuità nel sistema nazionale dei controlli, introducendo elementi che appaiono fortemente disallineati rispetto all’impianto della normativa unionale e con effetti potenzialmente destabilizzanti per operatori e Odc.

La classificazione delle non conformità

Un primo profilo critico riguarda la classificazione delle non conformità. I criteri fissati dall’articolo 8 del D.Lgs. 148/2023 risultano più severi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) 2018/848 e dalla normativa attuativa europea. Tale disallineamento determina, a parità di violazione, conseguenze più gravose per gli operatori nazionali e un significativo aggravio gestionale per gli Odc, chiamati a operare in un contesto normativo più rigido e meno armonizzato.

L’applicazione delle misure

Ancora più problematico è il tema dell’applicazione delle misure previsto dal DM 323651. L’articolo 3, paragrafo 1, e i corrispondenti Allegati 1 e 2, introducono un sistema che combina misure minime e misure aggiuntive, generando un livello di complessità tale da compromettere l’omogeneità dei giudizi. In assenza di una chiara e univoca corrispondenza tra non conformità rilevata e misura da adottare, diventa inevitabile una forte divergenza applicativa tra i diversi Odc, non solo in fase di valutazione, ma soprattutto nei momenti di riesame e decisione finale.

L’inversione dell’onere della prova

Di particolare impatto è l’inversione dell’onere della prova, sancita dall’articolo 14, paragrafo 2, del DM. Tale disposizione rappresenta un vero cambio di paradigma: l’operatore è chiamato a dimostrare la propria conformità, ribaltando un principio consolidato che ha sempre guidato l’azione del personale ispettivo. A ciò si aggiunge il tema dell’intenzionalità, disciplinato dall’articolo 14, paragrafo 3, che introduce un pregiudizio di colpevolezza dell’operatore. La combinazione di nuova classificazione delle non conformità, inversione dell’onere della prova e presunzione di intenzionalità rende il sistema di rilevazione estremamente oneroso, se non addirittura percepito come punitivo e ostile dagli operatori.

Le conseguenze attese sono facilmente prevedibili: un aumento ingiustificato del numero di non conformità emesse, una progressiva perdita di omogeneità del sistema di controllo nazionale, e un incremento esponenziale dei ricorsi, favorito dall’elevata soggettività delle decisioni e dall’indebolimento giuridico dei provvedimenti adottati dagli Odc. A ciò si accompagna un inevitabile aumento dei costi complessivi per gli Odc, destinato a riflettersi sugli operatori.

L’uscita degli operatori

In ultima analisi, il rischio più grave è rappresentato dalla possibile uscita degli operatori dal sistema di controllo biologico, già messo a dura prova da scelte operative come l’eliminazione dei P.A.P. quale strumento informativo. Un esito che contrasterebbe con gli obiettivi di sviluppo e consolidamento del settore biologico, minando la credibilità e la sostenibilità dell’intero sistema nazionale di controllo.

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