Gli strumenti del Bio: nuove abitudini aziendali (Relazione art. 63)/prima parte
Dopo aver ottenuto da un C.A.A. l’apertura del proprio fascicolo aziendale e aver predisposto notifica, PAP o PAI e aver fatto un pre audit interno, la terza fase del percorso di ingresso nel sistema di controllo del bio è quella contraddistinta dalla predisposizione della Relazione art. 63, cioè la descrizione delle misure concrete e precauzionali che l’azienda mette in atto per garantire il rispetto della normativa di settore secondo quando indicato nel reg. (CE) 889/08 all’art. 63 Regime di controllo e impegno dell’operatore.
Usando un’espressione rubata al qualitatese, la Relazione art. 63 può essere definita come un vero o proprio piano della Qualità del biologico; più in generale, si tratta dell’insieme di regole operative, di autocontrollo e di registrazione da introdurre in azienda allo scopo di garantire che il prodotto alimentare immesso sul mercato sia conforme.
Da questa definizione si comprende bene perché, in questa nostra piccola rubrica, abbiamo prima parlato di pre audit: solo da un’accurata analisi dello status quo aziendale si può, infatti, capire quanta strada si dovrà fare, e quante pagine di Relazione art. 63 si dovranno scrivere, per portare l’azienda al livello di sicurezza di processo necessario a garantire che il prodotto ottenuto non subirà mai contaminazioni, né commistioni con sostanze e ingredienti non autorizzati.
La normativa europea per chi fa bio
Cominciamo dunque capendo che cosa chiede di fare la normativa europea. Il regolamento che ci interessa in questo caso non è il (CE) 834/07 ma il successivo (CE) 889/08 contenente le modalità di applicazione del primo, ossia le vere e proprie norme di produzione. Il 63 è un lungo articolo, non a caso, che non trascriveremo per intero ma che deve essere ben conosciuto. Quanto indicato in questo articolo, deve poi essere integrato da quanto stabilito dal D.Lgs 20 del 23.2.2018 che all’art. 9 obblighi degli operatori dà ulteriori indicazioni (il Testo integrato, pubblicato sul nostro sito, vi permette un’agevole lettura poiché associa, per ogni argomento, il testo europeo a quello nazionale).
Quali sono i concetti principali?
Prima di tutto dobbiamo considerare che il regolamento sancisce:
- l’obbligatorietà della predisposizione della relazione art. 63 per tutti gli operatori: nessuno, per poco significativa che possa essere l’attività svolta, è escluso dalla sua redazione;
- l’obbligo di una sua immediata predisposizione “alla prima applicazione del regime di controllo”;
- l’obbligo del suo successivo aggiornamento: ogni volta che i dati in essa contenuti variano, la relazione va revisionata e presentata al proprio Organismo di controllo.
In secondo luogo, quali sono gli argomenti che devono esser trattati? Distinguiamo i criteri fissati dalla normativa europea dalla successiva integrazione dettata da quella nazionale. Sempre nell’art. 63 si legge che è richiesta:
- una descrizione completa dell’unità e/o del sito e/o dell’attività;
- tutte le misure concrete da prendere a livello dell’unità e/o del sito e/o dell’attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;
- le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati, le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell’operatore;
- se l’operatore intende chiedere il documento giustificativo, le caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato.
Le indicazioni applicabili agli operatori italiani del bio
Il legislatore italiano ha poi previsto, all’art. 9 del D.Lgs 20 del 23.2.2018, alcune indicazioni riferite alla stesura della Relazione art. 63, quali:
- a) redigere e aggiornare il documento contenente la descrizione completa dell’attività, del sito e dell’unità produttiva ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 889/2008 ribadisce quanto già stabilito;
- b) redigere e aggiornare il documento contenente le misure per garantire, a livello di unità, di sito e di attività, il rispetto delle norme di produzione biologica e prevenire i rischi di contaminazione;
- f) annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, su appositi registri, o, in alternativa, su registri obbligatori già utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purché contenenti le informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore biologico;
- g) adottare un sistema, che consenta la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002;
- h) comunicare preventivamente all’organismo di controllo la tipologia di contabilità e tracciabilità utilizzata.
Questo è il quadro normativo di riferimento, la cornice entro la quale creare la propria Relazione art. 63.
Con i prossimi articoli entreremo nel dettaglio operativo e vedremo come si costruisce una Relazione art. 63 all’altezza delle aspettative del legislatore e della fiducia riposta nei propri prodotti alimentari dai clienti e dai consumatori finali.
[inbound_button font_size=”20″ color=”#752524″ text_color=”#ffffff” icon=”” url=”https://www.bioqualita.eu/contatti/” width=”” target=”_self”]Vuoi altre informazioni su questo argomento? Contattaci![/inbound_button]
credits: PxHere