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DM 3757, etichettatura dei prodotti biologici: cambiano nuovamente le diciture obbligatorie.

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DM 3757 etichettatura bio

di Valerio Steccanella

DM 3757, etichettatura dei prodotti biologici: cambiano nuovamente le diciture obbligatorie.

Il 09/04/2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale MiPAAF n° 3757, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che modifica il DM MiPAAF n° 6793 del 18/07/2018. Il DM contiene tra l’altro una importante modifica relativa alle diciture obbligatorie nell’etichettatura dei prodotti biologici.

L’articolo 7 comma 3 del DM 6793 viene così sostituito:

3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall’Organismo di controllo all’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura.

Il codice è preceduto dalla dicitura “operatore controllato n…”. Si fornisce un esempio di stringa:

Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAFOperatore controllato n.
IT BIO XXXXXXX

COSA CAMBIA NELLE ETICHETTE BIO

Rispetto alla versione precedente, sono state eliminate le parole “deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente”.
Quindi dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo DM 3757, nel caso in cui la preparazione più recente (solitamente le fasi di confezionamento ed etichettatura) sia eseguita da un operatore differente dal responsabile dell’immissione in commercio, non sarà più necessario riportare per esteso la ragione sociale del terzista, ma sarà sufficiente indicare il codice dell’organismo di controllo e il numero operatore del terzista stesso.

In tal modo la normativa nazionale applicabile alle produzioni biologiche si riavvicina alla normativa comunitaria per il settore biologico e alla normativa comunitaria generale sulle indicazioni relative agli alimenti.
Ricordiamo infatti che il Reg. CEE 1169/11 “relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori” prevede tra le informazioni obbligatorie per gli alimenti preconfezionati: ” il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione”.

Il nuovo DM 3757 è consultabile all’interno della nostra pagina Normativa Biologico.

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