Due notizie di aggiornamento normativo: è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/786 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 sull’importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi ed è stato pubblicato il DM n. 3757 del 9.4.2020 ormai noto come Decreto rotazioni.
Del Regolamento UE 2020/786 scriviamo oggi per la prima volta, mentre del DM 3757 già firmato dalla Ministra Teresa Bellanova il 9 aprile scorso abbiamo già scritto.
I contenuti del Regolamento (UE) 2020/786
Il Regolamento (UE) 2020/786 non rappresenta una rivoluzione; si tratta dell’ultimo della lunga serie di regolamenti necessari ad aggiornare gli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1235/2008 a seguito delle informazioni periodicamente inviate alla Commissione dai Paesi terzi e dalle Autorità e Organismi di controllo autorizzati a certificare in equivalenza.
Gli aggiornamenti più importanti riguardano:
- la cancellazione dell’OdC indiano “Indian Society for Certification of Organic Products (ISCOP)” poiché sospeso dalla autorità del Paese;
- l’eliminazione in Allegato III della categoria di prodotti F (materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione) al Giappone, poiché il Paese non dispone di norme per la produzione biologica di tali materiali e dunque si dovrà operare come da Allegato IV con riconoscimento degli Organismi di controllo per tale categoria di prodotti;
- a seguire, poi, una lunga serie di modifiche per aggiornare i dati relativi ai numerosi OdC autorizzati.
Il DM n. 3757 diventa operativo
Per quanto riguarda il DM n. 3757 del 9.4.2020, nulla cambia rispetto quanto già scritto. La notizia consiste nel fatto che dopo più di due mesi è stata presa la decisione, molto criticata dal settore, di pubblicarlo e renderlo pertanto operativo.
Per quanto riguarda il tema delle rotazioni colturali che dovranno essere rispettate dalle aziende agricole vi rimandiamo alla lettura del post sulla pagina Facebook di ATBio.
Per la seconda parte del DM, dedicata all’etichettatura degli alimenti, ricordiamo che si tratta della correzione di un’inadeguatezza del testo precedente che obbligava gli operatori nazionali a inserire oltre al codice dell’Operatore che “ha effettuato la produzione o la preparazione più recente ivi inclusa l’etichettatura”, anche il proprio nome, in palese contrasto con la normativa europea. Con il nuovo testo il riferimento al nome è stato quindi eliminato.
Un piccolo passo nella giusta direzione per un riallineamento della normativa nazionale a quella europea.
Come ripetiamo da anni, questo inutile, dannoso, malinteso principio di garanzia al consumatore che si traduce, nel nostro Paese, nell’introduzione di ulteriori obblighi di etichettatura per gli operatori italiani, non richiesti in Europa, nulla aggiunge in termini tracciabilità e controllo ma rende solo più pesante, lento e costoso il processo di immissione sul mercato di alimenti biologici. Questa visione burocratica resta una micidiale caratteristica nazionale che non lascia scampo in nessun settore produttivo.
Quindi, come già scritto e detto tante volte: restiamo sempre in attesa dell’eliminazione di tutti gli altri inutili testi aggiuntivi che solo in Italia devono essere indicati in etichetta!
Come sempre, per queste novità è stato aggiornato il nostro Testo integrato, unitamente ai due testi normativi di cui abbiamo scritto.