Nuove sostanze autorizzate per agricoltura, mangimistica e preparazione alimenti bio
Trascorsi 20 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione, è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/2164 che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 889/2008.
Ragione della sua stesura è stata la presentazione alla Commissione, da parte di diversi Stati membri, di vari fascicoli dedicati a sostanze per le quali è stato chiesto l’inserimento nelle rispettive liste; la positiva valutazione da parte di EGTOP e della Commissione stessa ha portato alla loro accettazione e quindi alla necessità di modificare i rispettivi Allegati del regolamento (CE) 889/2008.
NUOVE SOSTANZE PER AGRICOLTURA E MANGIMISTICA BIO E PER LA PRODUZIONE DI ALIMENTI BIOLOGICI
Sono pertanto state introdotte nuove sostanze impiegabili nei processi produttivi agricoli (elenco di concimi dell’Allegato I ed elenco dei fitosanitari dell’Allegato II), nella produzione di mangimi (elenco di additivi dell’Allegato VI) e nella preparazione degli alimenti (elenco degli additivi e degli ausiliari di fabbricazione dell’Allegato VIII).
Inoltre, l’occasione è stata colta anche per modificare vari termini allo scopo di rendere più chiare e precise alcune espressioni presenti nel testo.
Infine, per alcune sostanze inserite nell’Allegato VIII è stato deciso che dovranno essere impiegate solo se ottenute con metodo biologico. Per questo specifico adempimento è stato considerato un tempo di adeguamento per gli operatori di tre anni, pertanto la prescrizione diventerà obbligatoria dal 1° gennaio 2022.
Vediamo in dettaglio le modifiche agli Allegati.
ALLEGATO I
Sono stati inseriti i seguenti nuovi prodotti con funzione di fertilizzanti con le rispettive specifiche di composizione e condizioni per l’uso:
- Gusci di uovo – Proibiti se provenienti da allevamenti industriali;
- Gusci di molluschi – Solo se provenienti da attività di pesca sostenibile o da acquacoltura biologica;
- Acidi umici e fulvici – Solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o se ottenuti dalla potabilizzazione dell’acqua;
- Biochar, il carbone vegetale ottenuto dalla pirolisi di biomassa vegetale, impiegato come ammendante – Solo da materiali vegetali, non trattati o trattati con prodotti figuranti all’allegato II. Valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca. Questo valore è riveduto ogni due anni, tenendo conto del rischio di accumulo dovuto ad applicazioni multiple.
ALLEGATO II
Sono stati inseriti i seguenti nuovi prodotti con funzione di fitosanitari con le rispettive specifiche di composizione e condizioni per l’uso:
- Maltodestrina;
- Piretrine (tutte e non solo quelle ottenute da Chrysanthemum cinerariaefolium) – Solo di origine vegetale;
- Terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo);
- Cerevisane;
- Perossido di idrogeno;
- Cloruro di sodio – Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Inoltre, le Sostanze di base vanno a costituire un gruppo a sé diventando il nuovo punto 2 dell’elenco.
ALLEGATO VI
Sono stati inseriti i seguenti nuovi prodotti impiegabili per la produzione di mangimi con le rispettive specifiche di composizione e condizioni per l’uso:
- E 412 Gomma di guar (additivo tecnologico);
- Estratto di castagno (additivo organolettico);
- 3a920 Betaina anidra (additivo nutrizionale) – Per animali monogastrici e soltanto di origine naturale o biologica.
Inoltre, sono state riformulate le descrizioni di alcune sostanze del gruppo Additivi per insilati allo scopo di fare maggiore chiarezza ed evitare confusione.
ALLEGATO VIII
Sono state inserite le seguenti nuove sostanze impiegabili come Additivi alimentari (Sezione A) con le rispettive prescrizioni d’uso:
- E422 Glicerolo (Sezione A);
- Metabisolfito di sodio (Sezione A);
- Gomma di tara in polvere (Sezione A);
Sono state inserite le seguenti nuove sostanze impiegabili come Ausiliari di fabbricazione (Sezione B) con le rispettive prescrizioni d’uso:
- Bentonite (Sezione B);
- (L+) Acido lattico da fermentazione (Sezione B);
- Idrossido di sodio (Sezione B);
- Estratto di luppolo (Sezione B);
- Estratto di colofonia di pino (Sezione B).
INTRODUZIONE DI SOSTANZE BIO DAL 2022
Inoltre, è stato introdotto l’obbligo (applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022) dell’uso soltanto se ottenute da produzione biologica per le seguenti sostanze:
- Glicerolo;
- Lecitine;
- Farina di carrube;
- Gomma di tara in polvere;
- Gomma di guar;
- Gomma arabica;
- Gomma di gellano;
- Cera di carnauba.
Infine, sono state corrette delle imprecisioni presenti nella descrizioni di alcune delle sostanze inserite nell’ALLEGATO VIII bis, sempre allo scopo di fare maggiore chiarezza ed evitare confusione.
Il file pdf aggiornato de GLI ALLEGATI DELLA NORMATIVA DEL BIOLOGICO si trova, come sempre, sulla nostra pagina dedicata alla Normativa bio.