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Nuovo Regolamento UE: import food bio da Paesi terzi.

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Nuovo Regolamento UE_ import food bio da Paesi terzi

Nuovo Regolamento UE: import food bio da Paesi terzi.

E’ stato pubblicato il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione del 13.1.2020 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 1235/2008 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi, che tratta i seguenti argomenti.

30 GIUGNO 2020: DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE PER OdC

La Commissione ha stabilito che, col nuovo Regolamento 2018/848, il sistema di Organismi e delle Autorità di controllo che rilasciano certificati nei Paesi terzi ai fini dell’importazione di prodotti biologici considerati equivalenti, sarà sostituito da un sistema nel quale Organismi e Autorità saranno riconosciuti ai fini dell’importazione di prodotti conformi.
Al fine di assicurare che entro il 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore del Regolamento 2018/848, la Commissione possa completare l’iter del nuovo riconoscimento, gli Organismi e l’Autorità di controllo devono presentare nuova domanda entro il 30 giugno 2020.

 

CERTIFICATO DI ISPEZIONE

I prodotti importati da un Paese terzo possono essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici se sono coperti da un certificato di ispezione rilasciato dalle Autorità competenti, dalle Autorità di controllo o dagli Organismi di controllo del Paese terzo di provenienza.
Il regolamento chiarisce che, affinché sia garantito che il certificato di ispezione accompagni la merce fin dal trasporto dai Paesi terzi da cui è importata, esso deve essere rilasciato dall’Autorità o dall’Organismo di controllo pertinente prima che la partita lasci il Paese terzo di esportazione o di origine. Modifica dell’articolo 13, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) 1235/2008.

ALLEGATI III E IV DEL REGOLAMENTO (CE) 1235/2008

Il Regolamento, infine, aggiorna e rettifica l’allegato III che contiene l’elenco dei Paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel Regolamento (CE) 834/2007. Analogamente, il Regolamento aggiorna e rettifica anche l’allegato IV dello stesso, che contiene invece l’elenco delle Autorità e degli Organismi di controllo incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei Paesi terzi ai fini dall’equivalenza.

Il file pdf aggiornato de GLI ALLEGATI DELLA NORMATIVA DEL BIOLOGICO si trova, come sempre, sulla nostra pagina dedicata alla Normativa bio.

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