L’importazione dei prodotti biologici da paesi extra UE: le novità del DM MiPAAF 91718/2021
Il decreto, reso dapprima disponibile come DM 91718 del 24/02/2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 68 del 19/03/2021 come DM del 18 febbraio 2021 (sic!) ed è entrato in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.
Il DM abroga e sostituisce le precedenti disposizioni contenute nel DM 8283 del 06/02/2018.
Le principali informazioni di interesse per gli operatori sono:
- viene portato a 7 giorni il preavviso richiesto per l’inserimento della comunicazione di importazione nell’applicativo SIAN, rispetto all’arrivo della merce in dogana (le disposizioni precedenti richiedevano 3 giorni);
- viene confermata la possibilità di rettificare le comunicazioni fino a 24 ore prima dell’arrivo della partita in dogana, in caso di variazioni;
- viene ribadito che il “primo destinatario” indicato nella casella 12 del certificato COI e nella comunicazione di importazione da inserire in SIAN deve essere un operatore certificato come “importatore” o “preparatore”, registrato nell’applicativo TRACES (Trade Control and Expert System), con utenza validata dal MiPAAF;
- vengono fissati i criteri che gli organismi di controllo devono utilizzare per stabilire il numero minimo di controlli annui sugli importatori (allegato 1) e la necessità di campionamento obbligatorio sulle partite di prodotti biologici importate (allegato 2).
Vediamo più in dettaglio i contenuti degli allegati.
Allegato 1
Il MiPAAF richiede agli organismi di controllo di eseguire una valutazione del rischio che prenda in considerazione almeno i seguenti parametri:
- presenza di non conformità del tipo “irregolarità” o “infrazione” rilevate a carico dell’operatore negli ultimi 5 anni;
- numero di importazioni effettuate nell’anno precedente (da 5 importazioni annue si presume un livello di rischio più elevato);
- dimensioni delle partite importate nell’anno precedente (da 1 tonnellata per singola importazione si presume un livello di rischio più elevato);
- importatore misto, cioè che esegue importazioni anche di prodotti convenzionali.
Gli organismi di controllo dovranno adottare una procedura che, combinando questi criteri, consenta di classificare l’importatore in una delle seguenti categorie di rischio:
- rischio basso per gli importatori che non presentano nessuno dei fattori sopra elencati, a cui verrà applicato un controllo annuo;
- rischio medio per gli importatori che presentano un solo fattore di rischio tra quelli elencati, ad esclusione delle non conformità pregresse, a cui verranno applicati 2 controlli annui;
rischio alto per gli importatori con irregolarità e infrazioni negli ultimi 5 anni, oppure interessati da 2 fattori di rischio sopra elencati, a cui verranno applicati 3 controlli annui.
Allegato 2
Si dispone che gli organismi di controllo debbano eseguire campionamenti obbligatori per tutte le partite:
- provenienti dai paesi per cui la Commissione Europea prevede controlli rinforzati (attualmente Ucraina, Kazakistan, Moldavia, Federazione Russa e Cina), le linee guida europee sono reperibili in lingua inglese al link https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade_it;
- dei prodotti succhi e puree di frutta, girasole, semi di lino, soia, frumento, quinoa, caffè;
- con paese di origine o esportazione (caselle 7 e 8 del certificato COI) Argentina, Brasile, Ecuador, Egitto, India, Perù, Serbia, Tunisia, Turchia;
- con paese di origine diverso dal paese di esportazione (caselle 7 e 8 del certificato COI).
Al di fuori di questi casi, è previsto almeno un campionamento annuo per ogni importatore attivo.
Le analisi sui campioni devono comprendere le ricerche di OGM, prodotti e sostanze non ammessi nelle produzioni biologiche. Le verifiche ispettive e i campionamenti possono avvenire anche senza preavviso. I campioni eseguiti in base ai criteri previsti nel DM sono aggiuntivi rispetto al numero minimo previsto dal Reg. 889/08 (numero campioni annui eseguiti pari almeno al 5% del numeri di operatori controllati).
Criticità del DM
Si segnalano alcuni punti in cui a nostro avviso permangono delle criticità che benché segnalate al MiPAAF in fase di elaborazione della bozza di decreto, non sono state superate nella versione definitiva pubblicata.
1. Il DM prevede la possibilità per gli organismi di controllo di eseguire i prelievi di campioni presso la dogana di arrivo della merce. A nostro parere, tale modalità dovrebbe essere evitata, privilegiando l’esecuzione di visite ispettive e campionamenti all’arrivo della merce presso il primo destinatario. L’esecuzione di campionamenti presso la dogana comporta infatti una serie di evidenti difficoltà, tra cui:
- difficile accessibilità delle partite da campionare, che potrebbero trovarsi ad esempio in container impilati uno sull’altro a diversi metri di altezza, o in magazzini contenenti centinaia di lotti, a volte non raggiungibili se non spostando tutte le altre merci circostanti;
- necessità di rimuovere i sigilli e manomettere contenitori e confezioni, mentre poi il primo destinatario al ricevimento della merce dovrebbe verificarne l’integrità e dichiarare l’esito della verifica compilando la casella 21 del certificato COI;
- probabile assenza di un rappresentante dell’importatore (ad es. per visita senza preavviso, limitazioni agli spostamenti imposte dalle norme COVID, distanza della dogana dalla sede aziendale, ecc.), che invece avrebbe il diritto di assistere alle operazioni, verificare la corretta compilazione del verbale di prelievo e sottoscriverlo;
- difficoltà nella consegna dell’aliquota controcampione all’importatore, e nella corretta conservazione della stessa, per le stesse motivazioni esposte al punto precedente;
- impossibilità di eseguire presso la dogana tutte le verifiche documentali relative alla partita, che dovranno pertanto essere rimandate ad una ulteriore ispezione, con evidenti aggravi di tempi e di costi per tutte le parti coinvolte.
Tutte queste problematiche possono essere evitate semplicemente disponendo che il primo destinatario avvisi del ricevimento della partita il proprio OdC, che provvederà ad inviare un ispettore presso lo stabilimento.
A quel punto sarà possibile verificare congiuntamente l’integrità della partita prima di procedere al prelievo di campioni in contraddittorio, ed eseguire tutte le verifiche fisiche e documentali necessarie. La modalità suggerita è agevolmente applicabile solamente nel caso in cui importatore e primo destinatario siano entrambi operatori italiani, particolare non scontato.
2. Il DM pubblicato non chiarisce in alcun modo responsabilità e modalità di scambio delle informazioni tra gli organismi di controllo in caso di importatore e primo destinatario controllati da OdC differenti.
Riteniamo che in tale caso, l’OdC dell’importatore non abbia alcun titolo per eseguire visite ispettive e campionamenti presso il primo destinatario. Il campionamento dovrebbe pertanto essere eseguito dall’OdC del primo destinatario, opportunamente preavvisato, e questo dovrebbe poi trasmettere gli esiti analitici ed eventuali altre risultanze ispettive all’OdC dell’importatore e all’importatore stesso, che rimane legalmente responsabile dell’immissione della partita come biologica in Unione Europea.
3. La pubblicazione del DM ha scatenato vigorose contestazioni, in particolare:
- da parte degli importatori, che contestano gli aggravi di tempi e costi per lo sdoganamento delle partite in ingresso, fino a prevedere un sostanziale ricorso alla pratica della “triangolazione”, che consiste nel procurarsi prodotti biologici di importazione ma sdoganati presso altri paesi membri dell’Unione, per aggirare i controlli aggiuntivi previsti unicamente in Italia;
- delle autorità europee, perché le norme tecniche emanate da un paese membro dell’Unione che impattano su settori di competenza comunitaria dovrebbero essere notificate alla UE seguendo un preciso iter, che spesso l’Italia come in questo caso non rispetta;
- di parecchi paesi terzi, che vi percepiscono, non a torto, un’introduzione di ostacoli ingiustificati alle importazioni volta a discriminare i prodotti di provenienza extra europea, in barba ai vari accordi internazionali sul libero scambio.
Si pensi ad esempio all’importazione di prodotti biologici dalla Svizzera, che è stato uno dei primi paesi terzi riconosciuto in equivalenza dalla Commissione Europea per le produzioni biologiche, e che per accordi vigenti ormai da molti anni non richiede nemmeno l’utilizzo dell’applicativo TRACES. Per le nuove regole imposte dal DM, tutti i prodotti bio provenienti dalla Svizzera ma originari di un altro paese (cacao, zucchero di canna, tè, ecc.) dovranno essere obbligatoriamente campionati.
Si auspica pertanto che il DM possa essere modificato almeno negli aspetti più problematici, ma al momento non è possibile prevedere i tempi di eventuali modifiche.
Consigli per gli operatori importatori e primi destinatari
Alla luce di quanto finora esposto, invitiamo tutti gli operatori interessati da attività di importazione di prodotti biologici come importatori o come primi destinatari, a:
- aggiornare le proprie procedure con il nuovo termine di preavviso di 7 giorni per l’inserimento della comunicazione di importazione su applicativo SIAN;
- verificare in autocontrollo la presenza dei fattori di rischio previsti dal DM, in modo da essere consapevoli del livello di controlli e campionamenti a cui saranno sottoposti;
- verificare che nella propria documentazione di riferimento, in particolare notifica, PAI (programma annuale di importazione), relazione art. 63 Reg. 889/08, siano descritti e aggiornati gli elementi rilevanti evidenziati dal DM, in particolare paesi di origine e di esportazione delle partite biologiche importate, presenza di importazioni convenzionali, tipologia di prodotti biologici importati;
- concordare con il proprio OdC le modalità di comunicazione degli arrivi di merce bio importata presso le proprie strutture, per agevolare la pianificazione di visite ispettive e campionamenti.
Ricordiamo inoltre che eventuali non conformità della merce rispetto ai requisti previsti per le produzioni biologiche, da chiunque vengano rilevate in fase di importazione (dogana, OdC, importatore o primo destinatario), comportano la segnalazione sul sistema OFIS (Organic Farming Information System), accessibile direttamente dall’applicativo TRACES utilizzato per la certificazione elettronica della partita. Le segnalazioni OFIS, oltre ad innescare ulteriori verifiche sulle fasi precedenti l’importazione, vengono utilizzate dalla Commissione Europea per valutare l’affidabilità delle autorità pubbliche e degli organismi di controllo dei paesi terzi, in materia di controllo delle produzioni biologiche.
In caso di dubbi, i consulenti di Bioqualità SG srl sono a disposizione per fornirvi tutto l’aiuto necessario.