Importazione di prodotti biologici da paesi terzi: aggiornamenti
Gli operatori di forniture agroalimentari bio hanno recentemente incontrato alcune difficoltà legate all’importazione da Paesi terzi. Pubblichiamo gli ultimi aggiornamenti importanti in merito.
Comunicazioni di importazione su SIAN: deroga per problemi di accesso
Come comunicato in una precedente informativa, dal 1° ottobre 2021 l’accesso all’applicativo SIAN per l’inserimento delle comunicazioni di importazione è stato limitato agli operatori in possesso di credenziali di autenticazione di tipo SPID, CNS, CIE.
Questo ha creato disagi agli operatori che in molti casi non sono riusciti ad accedere all’area riservata e ad inserire le comunicazioni di importazione con il preavviso richiesto di 7 giorni rispetto all’arrivo della merce in Dogana.
Per la “mancata o errata comunicazione delle partite importate” avrebbe dovuto essere rilevata da parte degli Organismi di controllo la non conformità H1.06 con relativa diffida scritta.
In seguito alle sollecitazioni ricevute, il Ministero delle Politiche Agricole ha fornito agli Organismi di controllo, per le vie brevi, l’indicazione di non rilevare la non conformità.
Tuttavia gli operatori che non abbiano provveduto all’inserimento delle comunicazioni di importazione, dovranno:
- trasmettere al più presto le comunicazioni via mail all’indirizzo saq10importazioni@mpaaf.gov.it utilizzando il modulo allegato 1 al DM 18378/2012 (che alleghiamo in versione compilabile);
- abilitarsi per accedere a SIAN con le nuove modalità e provvedere comunque ad inserire le comunicazioni in SIAN, anche successivamente all’arrivo della merce, entro il 31/12/2021.
Emissione dei certificati COI per le importazioni: chiarimento sui tempi di rilascio
In data 10 novembre 2021, gli uffici della Commissione Europea, in risposta a diversi quesiti ricevuti, hanno diffuso un chiarimento in cui si ricorda a tutti gli interessati che i certificati di ispezione per l’importazione (COI), devono essere protocollati sull’applicativo TRACES prima che la partita lasci il Paese terzo di spedizione, come previsto dal Reg. (CEE) 1235/08.
Invitiamo quindi tutti gli operatori importatori ad accertarsi che tale disposizione venga rispettata.
In caso contrario, l’autorità statale competente per lo sdoganamento (per l’Italia, Agenzia delle Dogane), dovrà vietare l’immissione sul mercato UE della partita di merce come biologica.